L’importo versato ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita in caso di decesso non corrisponde solo ai premi versati dal contraente. L’assicuratore calcola prima la valore totale del contratto alla data esatta del decesso, sommando i premi, i guadagni accumulati (interessi del fondo in euro, plusvalenze delle unità di conto) e la partecipazione agli utili eventualmente accreditata. Questo capitale lordo serve da base per tutto il meccanismo di trasmissione.
Valore liquidativo al giorno del decesso: cosa calcola prima l’assicuratore
Il primo passo del calcolo passa spesso inosservato. L’assicuratore ferma la valorizzazione del contratto al giorno del decesso del contraente, non al giorno della richiesta del beneficiario né al giorno del pagamento effettivo.
Per un contratto investito esclusivamente in fondi in euro, il calcolo rimane semplice: il capitale garantito più gli interessi maturati dall’ultimo anniversario del contratto. La partecipazione agli utili dell’esercizio in corso può essere integrata pro rata.
Per un contratto multisupporto che comprende unità di conto, la situazione si complica. Il valore delle quote fluttua quotidianamente. L’assicuratore considera il valore liquidativo dei supporti alla data del decesso, il che significa che l’importo trasmesso dipende direttamente dallo stato dei mercati finanziari in quel giorno. Un decesso avvenuto in un periodo di ribasso dei mercati riduce meccanicamente il capitale versato ai beneficiari.
Per comprendere meglio i meccanismi che determinano l’importo del premio assicurazione vita su Libereco, questo passaggio di valorizzazione lorda costituisce il punto di partenza.
Fiscalità del capitale decesso: articoli 990 I e 757 B del CGI
Una volta determinato il capitale lordo, l’assicuratore applica la fiscalità propria dell’assicurazione sulla vita. Il regime fiscale dipende dall’età del contraente al momento di ogni versamento, non dalla sua età al momento del decesso.

Premi versati prima dei 70 anni (articolo 990 I)
Le somme corrispondenti ai versamenti effettuati prima dei 70 anni del contraente beneficiano di una franchigia individuale di 152.500 euro per beneficiario. Ogni beneficiario designato dispone della propria franchigia, il che consente una trasmissione significativa senza tassazione.
Oltre a questa franchigia, si applica una ritenuta forfettaria. L’aliquota varia a seconda dell’importo tassabile. Il coniuge superstite o il partner di PACS è totalmente esente, indipendentemente dall’importo.
Premi versati dopo i 70 anni (articolo 757 B)
Il regime cambia per i versamenti effettuati dopo i 70 anni. La franchigia globale è di 30.500 euro, suddivisa tra tutti i beneficiari. Gli interessi e le plusvalenze generate da questi versamenti rimangono esenti da diritti di successione.
Un contratto alimentato in diverse fasi della vita del contraente vede quindi il suo capitale suddiviso in due masse fiscali distinte: quella relativa all’articolo 990 I e quella relativa all’articolo 757 B. L’assicuratore effettua questa distinzione prima di calcolare l’importo netto spettante a ciascun beneficiario.
Clausola beneficiaria e ripartizione tra più beneficiari
L’importo che ogni persona riceve dipende direttamente dalla redazione della clausola beneficiaria. Questa clausola fissa la ripartizione del capitale tra i diversi beneficiari designati.
Esistono diverse configurazioni:
- Beneficiario unico: il capitale decesso gli spetta integralmente, dopo l’applicazione della fiscalità e della sua franchigia personale
- Più beneficiari a parti uguali: il capitale lordo è diviso in parti identiche, ogni beneficiario beneficiando della propria franchigia di 152.500 euro per i premi versati prima dei 70 anni
- Ripartizione in percentuali diverse: il contraente può attribuire il 60% a un beneficiario e il 40% a un altro, ciascuno mantenendo la propria franchigia individuale
- Clausola di dismissione: il coniuge riceve l’usufrutto del capitale e i figli la nuda proprietà, il che modifica il calcolo fiscale per ciascuna parte
Una clausola mal redatta o mai aggiornata può comportare il pagamento del capitale a persone non desiderate, o addirittura la sua reintegrazione nella successione classica. Una clausola beneficiaria imprecisa annulla il vantaggio fiscale dell’assicurazione sulla vita.
Termine di pagamento e importo netto percepito dal beneficiario
L’assicuratore ha un termine legale di un mese per versare il capitale dopo aver ricevuto il fascicolo completo (atto di morte, documento d’identità del beneficiario, coordinate bancarie). Oltre questo termine, maturano interessi di ritardo a favore del beneficiario.
L’importo netto percepito risulta dalla sequenza seguente:
- Calcolo del valore del contratto al giorno del decesso (capitale lordo)
- Ripartizione dei premi a seconda che siano stati versati prima o dopo i 70 anni
- Applicazione delle franchigie (152.500 euro per beneficiario per l’articolo 990 I, 30.500 euro globali per l’articolo 757 B)
- Ritenuta dei diritti eventuali direttamente da parte dell’assicuratore, che versa poi il capitale netto al beneficiario

L’assicuratore effettua lui stesso la ritenuta fiscale prima del pagamento. Il beneficiario riceve quindi un importo netto, senza dover anticipare i diritti di successione né effettuare ulteriori adempimenti fiscali presso l’amministrazione.
In caso di contratti non reclamati, la legge impone agli assicuratori di cercare attivamente i beneficiari. Il dispositivo AGIRA consente a chiunque pensi di essere beneficiario di interrogare tutte le compagnie di assicurazione per sapere se è stato stipulato un contratto a suo favore. I capitali non reclamati vengono trasferiti alla Cassa dei depositi dopo un certo periodo di inattività.
Il calcolo dell’importo versato in caso di decesso si basa quindi su tre variabili intrecciate: la performance finanziaria del contratto alla data del decesso, l’età del contraente al momento di ogni versamento e la redazione della clausola beneficiaria. Modificare una di queste tre variabili cambia direttamente l’importo netto che ciascun beneficiario percepirà.



